Delegazione di pagamento
E' un prestito personale tecnicamente molto simile alla cessione del quinto, in quanto anch'esso prevede la trattenuta volontaria massima di una quinta parte dello stipendio. Diversamente dalla cessione del quinto dello stipendio il datore di lavoro è delegato a trattenere dalla retribuzione netta mensile la rata indicata nel contratto di finanziamento ed a versarla alla società finanziaria. L’istituto della delega a pagare è previsto dal Codice Civile, Libro Quarto – Delle Obbligazioni – art. 1260, 1264, 1265, 1268, 1276, 1723 ( per quanto non previsto nelle clausole contrattuali si rimanda, per analogia, al D.P.R. 180).
Il finanziamento con delegazione di pagamento può essere ottenuto solo se, preventivamente, il datore di lavoro si è espresso favorevolmente all’accettazione dell’atto di delega.
Questo va sempre ad integrare una preesistente cessione del quinto ancora in corso di ammortamento(doppia trattenuta in busta paga). In talune circostanze, tuttavia, per ottenere un finanziamento contro delegazione di pagamento si rende necessaria la sottoscrizione di opportuna convenzione tra l'ente erogante e l'amministrazione datrice di lavoro.
Il finanziamento con delega a pagare dallo stipendio, tra i Dipendenti Pubblici e Statali, viene concesso considerando le Circolari Ministeriali 46/1995, 63/1996, 29/1998, 13/1996, 37/2003, 654/2006.